CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V
Art. 223-septiesdecies
TESTO A FRONTE
I. Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
II. Ai fini dello scioglimento e della cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 11, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020.