Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria


Art. 2155
Raccolta e divisione dei prodotti

I. Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

II. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

III. [Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione]. (1)

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(1) Comma implicitamente abrogato dall'art. 4 L. 15 settembre 1964, n. 756.