Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria

Art. 2152
Miglioramenti

I. Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

II. La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le associazioni professionali e] (1) tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.