Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2137
Responsabilità dell'imprenditore agricolo

I. L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.