Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2107
Orario di lavoro
I. La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle norme corporative] (1).
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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.