Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2051

Danno cagionato da cose in custodia
TESTO A FRONTE

I. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.



GIURISPRUDENZA


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