Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Art. 2037
Restituzione di cosa determinata
I. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
II. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.
III. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.