Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Art. 2036
Indebito soggettivo
TESTO A FRONTE
I. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
II. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
III. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.