Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito
Art. 2036
Indebito soggettivo
I. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
II. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
III. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.