Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IV
Delle promesse unilaterali

Art. 1991
Cooperazione di più persone

I. Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.