Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IV
Delle promesse unilaterali
Delle obbligazioni
TITOLO IV
Delle promesse unilaterali
Art. 1989
Promessa al pubblico
I. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
II. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.