Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIV
Dell'anticresi
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIV
Dell'anticresi
Art. 1964
Compensazione dei frutti con gli interessi
I. Salva la disposizione dell'articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.