Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIII
Del mandato di credito
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIII
Del mandato di credito
Art. 1959
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
I. Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
II. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.