Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE II
Dell'assicurazione contro i danni

Art. 1916
Diritto di surrogazione dell'assicuratore

I. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

II. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, (1) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

III. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

IV. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

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(1) Con effetto dal 7 febbraio 2014, l'art. 91, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole «dagli affiliati,».