Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XIX
Della rendita vitalizia
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XIX
Della rendita vitalizia
Art. 1880
Modalità del pagamento della rendita
I. La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
II. Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.