Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVIII
Della rendita perpetua

Art. 1868
Riscatto per insolvenza del debitore

I. Si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.