Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1855
Operazione a tempo indeterminato
I. Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.