Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XI
Della mediazione
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XI
Della mediazione
Art. 1764
Sanzioni
I. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da 5 euro a 516 euro.
II. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
III. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.