Codice Civile
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1741
Spedizioniere vettore
I. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1741
Spedizioniere vettore (1)
I. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
II. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis, comma 1, lett. d), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il testo dell'articolo era il seguente:
«Spedizioniere vettore.
I. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore».