Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del mandatario
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1716
Pluralità di mandatari
I. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
II. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
III. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.