Codice Civile
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE II
Del fondo patrimoniale
Art. 171
Cessazione del fondo
I. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
III. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
IV. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.