Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE III
Del trasporto di cose
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE III
Del trasporto di cose
Art. 1697
Accertamento della perdita e dell'avaria
I. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
II. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
III. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile.