Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE II
Del trasporto di persone

Art. 1682
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

I. Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

II. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.