CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 165

TESTO A FRONTE

I. Gli effetti dell'annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.