Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali
Art. 1623
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
I. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, [di una norma corporativa] o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
II. Sono salve le diverse disposizioni della legge [della norma corporativa] , o del provvedimento dell'autorità.
Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.