Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 162
Forma delle convenzioni matrimoniali
I. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
II. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
III. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
IV. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.