Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 1590

Restituzione della cosa locata
TESTO A FRONTE

I. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

II. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

III. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

IV. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.



GIURISPRUDENZA


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