Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IV
Del contratto estimatorio

Art. 1558

Disponibilità delle cose
TESTO A FRONTE

I. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo.

II. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.