Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO III
Della permuta
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO III
Della permuta
Art. 1553
Evizione
I. Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.