Codice Civile
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE II
Della vendita di cose mobili
PARAGRAFO 3
Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1524
Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
I. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
II. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a 15,49 euro, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.
III. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.