Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XI
Della nullità del contratto

Art. 1421

Legittimazione all'azione di nullità
TESTO A FRONTE

I. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.



GIURISPRUDENZA


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