Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XI
Della nullità del contratto

Art. 1419
Nullità parziale

I. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

II. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.