Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VIII
Della cessione del contratto
Art. 1410
Rapporti fra cedente e cessionario
I. Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
II. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.