Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VII
Del contratto per persona da nominare
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VII
Del contratto per persona da nominare
Art. 1403
Forme e pubblicità
I. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
II. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.