Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14
Atto costitutivo
I. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
II. La fondazione può essere disposta anche con testamento.