Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO VI
Della rappresentanza

Art. 1398
Rappresentanza senza potere

I. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.