Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE II
Della clausola penale e della caparra

Art. 1382
Effetti della clausola penale

I. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

II. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.