Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1372
Efficacia del contratto
I. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
II. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.