CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 131

TESTO A FRONTE

I. Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'articolo 381 del nuovo codice.