Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1281
Leggi speciali

I. Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

II. Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.