Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VI
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VI
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Art. 1276
Invalidità della nuova obbligazione
I. Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.