Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO V
Della cessione dei crediti
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO V
Della cessione dei crediti
Art. 1262
Documenti probatori del credito
I. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
II. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.