Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione
Art. 1204
Terzi garanti
I. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
II. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.