Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1204
Terzi garanti

I. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

II. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.