Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VIII
Del possesso
CAPO II
Degli effetti del possesso
SEZIONE III
Dell'usucapione

Art. 1167
Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

I. L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

II. L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.