CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 111-ter

TESTO A FRONTE

I. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.


GIURISPRUDENZA

Società - Trasferimento della sede - Trasferimento presso casella postale - Illegittimità.
È illegittimo trasferimento della sede sociale della società presso una casella postale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Roma, 02 Aprile 2015.


Società - Società di persone - Variazione di indirizzo della sede - Comunicazione al registro delle imprese - Interpretazione estensiva, in via analogica, dell’art. 111 ter disp. Att. c.c...
È applicabile anche alla società in nome collettivo la disposizione dell'art. 111 ter disp. att. c.c., da interpretarsi, in combinato disposto con l’art. 2295 c.c. (e con gli artt. 2328, 2463 e 2521 c.c.), nel senso che anche per le società di persone, in caso di mutamento di indirizzo della sede nell’ambito del medesimo territorio comunale, è sufficiente una mera comunicazione camerale all’apposito ufficio, e non è necessaria alcuna modifica statutaria. L’art. 111 ter disp. att. c.c., infatti, parla di "società" in termini generici, lasciando intendere che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutti i tipi sociali. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata) Tribunale Massa, 06 Novembre 2012.