Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VII
Della comunione
CAPO I
Della comunione in generale

Art. 1104
Obblighi dei partecipanti

I. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

II. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

III. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.