Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VII
Della comunione
CAPO I
Della comunione in generale

Art. 1103
Disposizione della quota

I. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

II. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.