Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO I
Disposizioni generali
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11
Persone giuridiche pubbliche
I. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.