Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO V
Dell'esercizio delle servitù
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO V
Dell'esercizio delle servitù
Art. 1070
Abbandono del fondo servente
I. Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
II. Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.