Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE IV
Del passaggio coattivo

Art. 1052
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

I. Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.

II. Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.